- Premessa
- CAPO I: Origine, scopi, e finalità
- CAPO II: Organizzazione nazionale
- Art. 8 – Struttura e Organizzazione
- Art. 9 – Parità di genere negli organismi del Partito
- Art. 10 – Adesione
- Art. 11 – Federazione con Associazioni e Movimenti
- Art. 12 – Diritti e Doveri degli Iscritti
- Art. 13 – Decadenza, sospensione, esclusione dell'iscritto
- Art. 14 – Procedimenti Disciplinari
- Art. 15 – Incompatibilità tra Incarichi
- Art. 16 – Le Associazioni Territoriali di Base: natura e funzione
- Art. 17 – Gruppi Tematici
- Art. 18 – Circoli all'estero
- Art. 19 – Coordinatori delle Associazioni Territoriali di Base
- CAPO III: Struttura nazionale
- Art. 20 – Il Segretario Nazionale – Compiti e Attribuzioni
- Art. 21 – La Segreteria Nazionale
- Art. 22 – Elezione del Segretario
- Art. 23 – Il Presidente
- Art. 24 – Assemblea degli Iscritti
- Art. 25 – Congresso Nazionale
- Art. 26 – La Direzione Nazionale
- Art. 26 bis
- Art. 27 – Degli Incarichi e delle Candidature
- Art. 28 – Tutela delle minoranze
- CAPO IV: Le Risorse Economiche
- CAPO V: Disposizioni finali
Premessa
Rossomori furono definiti i militanti sardisti che, con Lussu e altri leader, organizzarono in Sardegna la resistenza militante contro lo squadrismo fascista e la nascente dittatura, in difesa della libertà e dei diritti del popolo sardo e delle masse lavoratrici. Noi Rossomori de Sardigna ci consideriamo gli eredi di quel sardismo di Gramsci, Lussu e Angioi e abbiamo l’ambizione di rappresentare di tutti quei sardi liberi che non hanno mai avuto padroni.
Rossomori de Sardigna è un partito di sinistra, sardista, antifascista, che ambisce all’ autodeterminazione e all’affermazione di un modello generale improntato al riconoscimento del principio di non subalternità tra i popoli, i territori, le culture, i gruppi sociali, le persone. Per ciò è un partito costitutivamente anticolonialista.
La sua connotazione di partito sardo non implica alcuna prospettiva isolazionista. Al contrario. Il campo di osservazione e di azione di Rossomori de Sardigna è, non solo italiano ed europeo, ma si estende ad una visione mondiale. Nella piena consapevolezza che i processi di globalizzazione in atto conferiscono, a temi cruciali per il futuro del pianeta e degli uomini e donne che lo abitano, una dimensione planetaria.
Il profilo regionale infatti, pensato all’interno di una dimensione sovrannazionale, è individuato come luogo di piena esplicazione di un modello democratico partecipato dove trovi spazio e garanzia di valorizzazione, l’intervento attivo e consapevole dei cittadini
Rossomori de Sardigna è a fianco dei sardi nella lotta per l’autodeterminazione in senso indipendentista e/o federalista e ha l’ambizione di concorrere al rafforzamento di una coscienza nazionale sarda. Intende essere parte attiva nella lotta per la sovranità del popolo sardo in una Europa di popoli e nazioni solidali e uguali.
Per ciò afferma il principio di sussidiarietà. Rifiuta i modelli centralistici che rendono le democrazie deboli e le espongono indifese all’assalto di oligarchie finanziarie transnazionali, indifferenti e ostili alla sovranità popolare ed al conseguente controllo democratico.
Rossomori de Sardigna ripudia la guerra. Non si schiera con nessuno degli imperialismi oggi in campo che, con politiche militariste di supremazia e di dominio preparano il terreno in cui le guerre affondano le loro oscene radici. Un terreno fatto di culture politico-economiche aggressive che hanno bisogno di controllare approvvigionamenti e mercati e di democrazie degenerate, deboli e divise.
Rossomori de Sardigna rifiuta il neo-liberismo che ha visto i mercati determinare la direzione della storia e ha certificato il suo fallimento in un crescendo di diseguaglianze eticamente inaccettabili e politicamente insostenibili perché fonte di pericolose destabilizzazioni che gettano ombre buie su un futuro imprevedibile ed incerto.
Rossomori de Sardigna adotta come lingue ufficiali l’italiano e il sardo in tutte le sue varianti.
CAPO I: Origine, scopi, e finalità
Art. 1
Rossomori de Sardigna è un partito nazionale sardo. Considera una ricchezza irrinunciabile il senso di appartenenza ad una comunità che si esprime in un insieme di elementi immateriali: lingua, cultura, saperi, modelli produttivi, espressioni artistiche, comportamenti, ma ricomprende in essa anche i paesaggi, l’ambiente naturale e umano, finanche le biodiversità, e tutto ciò che concorre a formare un comune sentirsi popolo sardo.
Questo sentimento di popolo è alla base della richiesta di autodeterminazione e porta con sé, in modo deciso, il riconoscimento di tutte le identità e il diritto all’autodeterminazione di tutti i popoli.
Per tutto ciò Rossomori de Sardigna è la memoria che non s’inganna e la Sardegna che non si vende.
Art. 2
Rossomori de Sardigna fa sua la dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Afferma il principio di non discriminazione sulla base del genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, lingua, cultura, etnia, religione, nazionalità e qualunque altro motivo atto a violare i principi di uguaglianza e di pari opportunità. Afferma i diritti inalienabili alla salute e al lavoro come garanzia per il sostentamento e la vita dignitosa di ogni persona.
Rossomori de Sardigna si propone di guidare il popolo sardo verso una società nella quale i cittadini abbiano gli stessi doveri e gli stessi diritti e possano conseguire, in Sardegna, libertà democratiche e giustizia sociale che sono i presupposti e gli obbiettivi della più alta civiltà umana.
Art. 3
Rossomori de Sardigna promuove e sostiene ogni azione che abbia come fine l’affermazione e il riconoscimento pieno della specialità statutaria sarda e si pone, come obiettivo a breve termine, la revisione dell’attuale statuto dell’autonomia nel senso di un ampliamento degli spazi di autogoverno e di una definizione certa dei confini delle competenze primarie e concorrenti.
Art. 4
Rossomori de Sardigna difende lo stato sociale, storica conquista delle forze lavoratrici, all’interno di un modello equo e armonico nel quale il settore pubblico è garanzia di accesso ai servizi di base: sanità, scuola, cultura, protezione sociale, prevenzione civile, mobilità. Un modello nel quale l’iniziativa privata, essenziale motore di un’economia produttiva, non si ponga in contrasto con l’interesse collettivo.
Rossomori de Sardigna afferma l’urgenza di superare nei fatti la vecchia e pericolosa visione economicista dell’ambiente, basata su una continua ed indiscriminata aggressione al patrimonio naturale e ritiene che il degrado ambientale sia, nel medesimo tempo, causa e risultato di sottosviluppo.
Rossomori de Sardigna afferma il diritto collettivo ad un ambiente salubre con tutte le sue implicazioni economiche, culturali, sanitarie, politiche, etiche. Afferma il diritto diffuso ai vantaggi derivanti da uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.
Afferma il principio e il metodo dell’auto protezione come diritto e dovere delle comunità, rispetto all’esplosione patologica di forze naturali quali acqua, fuoco, erosione e dissesto del suolo, inquinamento dell’aria, da attuarsi attraverso una corretta pianificazione e un consapevole utilizzo e gestione della terra, delle foreste, dei pascoli e dei terreni agricoli, dell’acqua e dell’aria.
Art. 5 – Simbolo
Rossomori de Sardigna ha come bandiera un quadrato bianco, con una sottile cornice rosso-scuro con una croce rosso-scuro al centro sulla quale quattro mori con la benda bianca sulla fronte, raggruppati guardano insieme verso sinistra; la scritta ROSSOMORI in colore nero nella parte alta e la scritta DE SARDIGNA in colore nero nella parte bassa (allegato 1 del presente Statuto).
La denominazione ufficiale del partito è: Rossomori de Sardigna.
Art. 6
Rossomori de Sardigna è un partito parlamentarista e proporzionalista che esclude artifici elettorali normativi atti a restringere la rappresentanza e ne denuncia l’impatto devastante sul piano dell’agibilità democratica di una società. Denuncia che presunte esigenze di governabilità e stabilità, invocate a fondamento di intollerabili distorsioni del voto, si traducono in leggi elettorali antidemocratiche che violano lo stesso principio di sovranità popolare.
Art. 7
Rossomori de Sardigna richiama l’urgenza di azioni politiche e di cittadinanza improntate alla tutela del bene comune e alla rigorosa applicazione del principio di legalità. Rifugge da pratiche di facile ricerca di consenso elettorale da ottenersi attraverso la cura di interessi particolari di qualunque natura, richiama alla necessità di azioni di contrasto verso tutte le mafie e verso ogni forma di corruzione.
CAPO II: Organizzazione nazionale
Art. 8 – Struttura e Organizzazione
Rossomori de Sardigna fa suoi i principi della democrazia partecipata e riconosce un ruolo fondamentale all’apporto di ogni singolo iscritto, anche e soprattutto attraverso i poteri attribuiti alla assemblea degli iscritti.
Sono organi del Partito:
- L’ Assemblea degli iscritti
- Le Associazioni Territoriali di Base
- Il Segretario
- La Segreteria
- Il Presidente
- La Direzione Nazionale
- Il Congresso Nazionale
- Il Tesoriere/Amministratore Nazionale
- Il Collegio di Garanzia.
Le cariche sociali sono assunte a titolo volontario e gratuito, salvo un eventuale rimborso delle spese preventivamente deliberato dalla Segreteria. Tutte le cariche sociali nel Partito durano tre anni e possono essere rinnovate. Quando è possibile le riunioni degli organi statutari e regolamentari del Partito vanno registrate. Delle stesse può essere redatto processo verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato all’inizio della seduta.
Art. 9 – Parità di genere negli organismi del Partito
Gli organismi sono costituiti nel rispetto della parità di genere. Tuttavia, tenendo presente quanto sia ingiusto “dividere in parti uguali tra diseguali”, sono consentiti organismi sbilanciati sulla presenza femminile. Del resto, ai sensi dell’art. 23 della Carta dei Diritti dell’Unione Europea, il principio della parità di genere non osta che si prevedano vantaggi specifici a favore del genere sottorappresentato.
Art. 10 – Adesione
Possono fare parte del Partito tutti i cittadini sardi, italiani, della comunità europea ed extracomunitari che abbiano compiuto il 16° anno di età.
Si può aderire per via telematica o attraverso qualsiasi altro mezzo che possa provare l’identità del richiedente l’iscrizione.
L’iscrizione avviene attraverso il versamento di una quota associativa annuale, deliberata dall’assemblea degli iscritti, e acquista efficacia dopo un mese dalla dichiarazione di adesione e dal versamento della quota associativa.
Il Segretario o la Segreteria possono per ragioni di particolare rilievo proporre al Collegio di Garanzia il rigetto dell’iscrizione. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata della Segreteria. Gli iscritti sono registrati in una apposita anagrafe nazionale. La banca dati sarà gestita con modalità autorizzate dagli iscritti stessi e in osservanza alle norme sul trattamento dei dati personali
Art. 11 – Federazione con Associazioni e Movimenti
L’Assemblea Nazionale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, forme particolari di federazione con altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalità coincidenti con quelli dei Rossomori de Sardigna nel rispetto dei principi statutari.
Art. 12 – Diritti e Doveri degli Iscritti
Rossomori de Sardigna promuovono e favoriscono la più ampia e qualificata partecipazione degli iscritti a tutti i livelli di rappresentanza. Ogni iscritto ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero contribuendo all’elaborazione della linea politica del Partito. Tutti gli atti dei Rossomori de Sardigna sono conoscibili e consultabili dagli iscritti. Gli iscritti hanno diritto ad una tempestiva informazione sulle scelte e sulle principali decisioni adottate nei diversi organismi con le motivazioni che le hanno determinate. Ogni iscritto ha il diritto di eleggere gli organismi dirigenti ai vari livelli, quello di essere eletto negli stessi o di essere delegato dalla Segreteria a rappresentare il Partito. I diritti degli iscritti devono essere esercitati personalmente. Gli iscritti ai Rossomori de Sardigna sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei Deliberati degli Organi del Partito.
Gli Iscritti hanno diritto di partecipare all’attività del Partito, a frequentarne la sede e ad essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organismi. Gli iscritti devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Art. 13 – Decadenza, sospensione, esclusione dell’iscritto
La qualità di iscritto Rossomori de Sardigna si perde: per dimissioni, per decadenza a causa di mancato pagamento delle quote associative, per espulsione, secondo le procedure del presente statuto. La sospensione della qualifica di iscritto avviene automaticamente qualora egli venga sottoposto a provvedimento giudiziario limitativo della libertà personale o a condanna in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.
Per altre fattispecie di reato, già nella fase di indagini, la Segreteria Nazionale può proporre al Collegio di Garanzia di sospendere cautelativamente gli iscritti sottoposti ad indagine, valutate le circostanze e la rilevanza dei fatti.
Saranno esclusi dal Partito gli iscritti che si rendessero colpevoli di gravi inadempienze rispetto ai principi dello statuto e dei regolamenti su proposta della Segreteria Nazionale, delle Associazioni Territoriali di Base o di altro organo statutario del Partito.
L’iscritto può recedere dal Partito mediante comunicazione alla Segreteria trasmessa attraverso qualunque mezzo che sia tracciabile. Il recesso ha effetto immediato.
Art. 14 – Procedimenti Disciplinari
Prima di decidere in merito all’esclusione, il Presidente del Collegio di Garanzia dovrà inviare all’iscritto interessato una comunicazione tracciabile nella quale si muovono gli addebiti reggenti la proposta di esclusione e si chiede, entro un termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, che siano forniti chiarimenti o controdeduzioni in merito.
L’iscritto che lo richieda, pena la decadenza del procedimento, dovrà essere sentito in audizione dal Collegio di Garanzia, se formalmente richiesto attraverso comunicazione tracciabile.
Il Collegio di Garanzia, riunito in sede disciplinare è legittimamente formato quando risultino presenti i 2/3 dei suoi componenti e decide a maggioranza dei voti.
Il voto in merito alle questioni disciplinari è segreto.
Nel giudizio disciplinare, l’iscritto nei cui confronti si procede ha diritto ad essere assistito da altri due iscritti a propria difesa.
La decisione del Collegio di Garanzia in sede disciplinare è immediatamente efficace ed è comunicata tramite comunicazione tracciabile all’iscritto interessato.
Il Collegio di Garanzia giudica secondo equità e senza formalità di procedura, assicurando il rispetto delle garanzie di difesa e del contraddittorio. Le sedute del Collegio di Garanzia non sono pubbliche quando riunito in sede disciplinare, a meno che l’incolpato ne faccia richiesta. Le decisioni del Collegio di Garanzia sono inappellabili.
Art. 15 – Incompatibilità tra Incarichi
Le cariche di Presidente e Segretario Nazionale non sono cumulabili.
Art. 16 – Le Associazioni Territoriali di Base: natura e funzione
Le Associazioni Territoriali di Base esprimono l’impegno del Partito nelle comunità locali e sono sede di elaborazione politica e attività sociale.
Hanno diritto all’utilizzo del simbolo e della denominazione del Partito nello svolgimento della propria attività, salvo quanto previsto per la presentazione di liste alle elezioni politiche ed amministrative.
Rappresentano il Partito nei territori e sono tenute, nelle posizioni pubbliche, al rispetto dei deliberati degli organi del Partito.
Tutti gli iscritti al Partito sono di diritto componenti di una Associazione Territoriale di Base. Può esserne costituita una per ognuna delle 30 regioni storiche della Sardegna (come da allegato 2 parte integrante del presente Statuto).
L’iscritto è membro dell’Associazione Territoriale di Base del territorio nel quale risiede e/o è domiciliato o presso il quale esercita l’attività politica.
Le Associazioni Territoriali devono essere formalmente costituite dalla Segreteria ed eleggono al proprio interno un Coordinatore.
Con un minimo di 5 iscritti, il Coordinatore dell’Associazione Territoriale di Base è membro di diritto della Direzione Nazionale.
Le Associazioni Territoriali di Base concorrono, con metodo democratico, alla individuazione dei candidati alle competizioni elettorali. Le procedure di individuazione saranno meglio specificate da apposito regolamento approvato dalla Assemblea degli iscritti.
Art. 17 – Gruppi Tematici
Il Segretario promuove la costituzione di Gruppi Tematici impegnati su temi specifici di interesse politico e sociale per la collettività o partecipati da soggetti aventi tra loro omogeneità di attività o interessi lavorativi, culturali o di impegno sociale. Possono partecipare ai gruppi anche i simpatizzanti non iscritti al Partito.
Art. 18 – Circoli all’estero
I Circoli Rossomori de Sardigna nelle Circoscrizioni elettorali all’estero sono costituiti e disciplinati, per quanto non diversamente previsto, in analogia alle Associazioni Territoriali di Base.
Art. 19 – Coordinatori delle Associazioni Territoriali di Base
Le Associazioni Territoriali di Base eleggono a maggioranza semplice un Coordinatore. L’incarico ha durata di 3 anni. Il Coordinatore può proporre all’Assemblea la nomina di un Consiglio Direttivo che lo coadiuvi nell’attività. Il Coordinatore può promuovere la riunione di Assemblee aperte anche a soggetti non aderenti al Partito in veste di uditori senza diritto di voto.
CAPO III: Struttura nazionale
Art. 20 – Il Segretario Nazionale – Compiti e Attribuzioni
Il Segretario Nazionale è l’organo di rappresentanza politica e legale generale del Partito di fronte ai terzi ed in giudizio, ne attua la linea politica nel rispetto delle deliberazioni del Congresso e dalla Direzione Nazionale. Garantisce l’unità del Partito e la coerenza dei suoi indirizzi politici ai diversi livelli territoriali adottando a tal fine ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi del Partito. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata convocazione del Congresso Nazionale.
- Convoca la Direzione Nazionale.
- Convoca e presiede la Segreteria Nazionale.
- Convoca, sentito il Presidente, l’Assemblea degli iscritti.
- Convoca le Associazioni Territoriali di Base sentito il Coordinatore Territoriale.
- Gestisce, in qualità di rappresentante legale del Partito, la denominazione e il simbolo dei Rossomori de Sardigna (rappresentato graficamente all’All. 1) che sono beni collettivi del Partito stesso, autorizzandone l’utilizzo.
- Autorizza i delegati alla presentazione del contrassegno del Partito ed alla presentazione dei candidati alle elezioni dei Parlamenti Europeo e Italiano, alle elezioni Regionali e a quelle Amministrative.
Per dimissioni o impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Congresso Nazionale si riunirà, per la nomina del nuovo Segretario Nazionale entro 30 giorni dall’evento, durante i quali le funzioni sono assunte dal Presidente o dall’iscritto più anziano.
Art. 21 – La Segreteria Nazionale
Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni di organo esecutivo, nomina ed eventualmente revoca fra gli iscritti, da 5 a 8 componenti della Segreteria. Essi, con il Segretario, costituiscono la Segreteria Nazionale del Partito. Sia le nomine che le revoche verranno comunicate alla Direzione Nazionale ed agli scritti. Alla Segreteria Nazionale possono essere invitati i coordinatori delle Associazioni Territoriale di Base e i referenti dei tavoli tematici o altri soggetti qualora se ne ravvisi la necessità. Fa parte della Segreteria il Tesoriere eletto dal Congresso Nazionale.
Art. 22 – Elezione del Segretario
Il Segretario è eletto dalla assemblea degli iscritti, che si riunisce ogni 3 anni in veste di Congresso Nazionale, e rimane in carica sino al rinnovo del Congresso. Le candidature alla carica di Segretario sono sottoscritte da almeno il 25% dei componenti della assemblea degli iscritti riunita in veste di Congresso. La candidatura è collegata ad un documento programmatico. È eletto Segretario/a il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto palese. Ove nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta si procederà, in altra riunione, dopo quindici giorni, a nuove elezioni nelle quali è eletto Segretario il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa. Il 75% degli iscritti può presentare una mozione di sfiducia del Segretario che deve essere discussa entro 90 giorni con la convocazione di un congresso straordinario per il rinnovo di tutti gli organismi. La mozione di sfiducia deve contenere il nome del nuovo Segretario.
Art. 23 – Il Presidente
Il Presidente è il garante del rispetto dell’ideologia, degli scopi e della finalità del Partito, della democraticità e coerenza dell’azione degli organismi e del rispetto dello Statuto da parte degli iscritti. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale. È eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei suffragi espressi a voto palese. Ove nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta si procederà, in altra riunione dopo quindici giorni, a nuove elezioni nelle quali è eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa. Dura in carica 3 anni. Qualora cessi dall’incarico per dimissioni volontarie o impedimenti, entro 90 giorni l’assemblea degli iscritti procede a nuove elezioni. Il Presidente, sentito il Segretario convoca l’Assemblea degli iscritti e il congresso Nazionale. Il Presidente presiede e dirige i lavori della Assemblea degli iscritti e del Congresso in sessione sia ordinaria che straordinaria.
Art. 24 – Assemblea degli Iscritti
È l’organo sovrano del Partito. È formata da tutti gli scritti al Partito Rossomori de Sardigna. Ordinariamente si riunisce ogni 6 mesi e ogni 3 anni si riunisce in veste di Congresso Nazionale per il rinnovo degli organismi. È convocata dal Presidente sentito il Segretario o dal Segretario sentito il Presidente ogni 6 mesi e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. È convocata qualora lo richiedano il 20% dei suoi membri. L’istanza è inoltrata al Presidente e al Segretario che convocano entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta è inoltrata tramite mail, sms, o qualsiasi altro mezzo tracciabile La seduta è valida in prima convocazioni con la presenza del 50% più 1 dei suoi componenti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 5 giorni. Le sedute sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dall’iscritto più anziano.
L’Assemblea è convocata tramite messaggio telefonico, mail o comunicazione nel sito web ufficiale del Partito. La comunicazione è inviata con almeno 5 giorni di anticipo per le convocazioni ordinarie. L’Assemblea verifica la coerenza dell’azione politica del Partito ai valori statutari e alle deliberazioni del congresso È il luogo in cui il Presidente e il Segretario rendicontano sull’ attività politica ed organizzativa del Partito e chiedono ai presenti di esprimersi nel merito. Tutti gli iscritti hanno diritto di parola. L’Assemblea da indicazioni e approva le linee e gli indirizzi generali della politica dei Rossomori de Sardigna al Segretario e alla Direzione Nazionale.
L’Assemblea approva i rendiconti e i bilanci preventivi e consuntivi annuali presentati dal Tesoriere. Stabilisce l’importo delle quote annue di iscrizione
Art. 25 – Congresso Nazionale
Il Congresso è formato da tutti gli iscritti. La Segreteria propone all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti il regolamento congressuale entro l’ultima seduta precedente l’apertura della fase congressuale.
Poteri del Congresso: il Congresso Nazionale elegge il Presidente del Partito, il Segretario, il Tesoriere. Approva lo statuto e le eventuali modifiche statutarie. Delibera sulle linee politiche. Le deliberazioni vanno assunte a maggioranza dei votanti. Delibera sullo scioglimento del Partito o la confluenza in altre organizzazioni. In questo caso è richiesta una maggioranza del 80% degli iscritti. Per modificare gli articoli da 1 a 7 è necessario il voto favorevole del 65 % degli iscritti i quali in tal numero devono essere presenti al fine di rendere valida la seduta. Le modifiche statutarie, eccezion fatta per gli art. da 1 e 7, sono valide se in prima convocazione è presente la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione se è presente 30% degli aventi diritto.
Convocazione del Congresso: il Congresso ordinario si riunisce almeno una volta ogni tre anni. La fase congressuale si apre 30 giorni prima della celebrazione del congresso con una comunicazione del Presidente rivolta a tutti gli scritti e organismi del Partito. La convocazione contenente luogo e ora è inviata a tutti gli iscritti attraverso mail o sms, pubblicazione nel sito web ufficiale del Partito che è organo ufficiale di comunicazione e che gli iscritti si impegnano a consultare.
Per la costituzione legale delle Assemblee Congressuali e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di presenti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli scritti presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L’Assemblea Congressuale è presieduta dal Presidente, o da un componente della Segreteria Nazionale in caso di sua assenza.
L’Assemblea Congressuale Straordinaria può essere convocata per domanda di almeno il 50% degli iscritti e con le medesime modalità previste par quella ordinaria.
L’Assemblea Congressuale Straordinaria può modificare il presente Statuto.
Art. 26 – La Direzione Nazionale
La Direzione Nazionale è il luogo di confronto e di rappresentanza dei territori. Organizza le attività del Partito ha funzioni di raccordo agile tra la Segreteria Politica e le istanze territoriali. La Direzione Nazionale è composta da un rappresentante per ciascuna delle regioni storiche della Sardegna eletto dalle rispettive Associazioni Territoriali di Base formalmente istituite.
Sono membri di diritto la Segreteria, il Segretario/a e il Presidente.
La Direzione Nazionale dura in carica tre anni. In caso di decesso, decadenza o dimissioni di un rappresentante delle Associazioni Territoriali di Base prima della scadenza del mandato, questo è sostituito entro un mese dagli organismi da cui è stato indicato.
Qualora una Associazione Territoriale di Base perda i requisiti nel corso del triennio, il suo rappresentante decade.
La Direzione Nazionale viene convocata su iniziativa del Presidente, informandone il Segretario, su iniziativa del Segretario Nazionale, informandone il Presidente o su istanza sottoscritta da almeno 25% dei Componenti.
La Direzione è convocata tramite messaggio telefonico o mail o sul sito web del Partito.
La Direzione Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice.
La riunione è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La Direzione Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche altri appartenenti al Partito o responsabili di territori, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici.
Decide sull’attività e le iniziative del Partito e sulla sua collaborazione con altre associazioni, enti, movimenti, operatori ed enti pubblici e privati.
Delibera in ordine alla decadenza dei suoi componenti. Verifica l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Associazioni Territoriali di Base. Vigila sulla coerenza politica della attività delle stesse.
Art. 26 bis
Tutti gli incarichi stabiliti nella Assemblea di fondazione di Rossomori de Sardigna avranno durata annuale.
Art. 27 – Degli Incarichi e delle Candidature
Gli incarichi e le candidature sono possibili con limitazioni. Nelle istituzioni elettive di livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo non si può superare il limite dei due mandati consecutivi.
Art. 28 – Tutela delle minoranze
In tutti gli organi collegiali del Partito, ad eccezione di quelli esecutivi, è garantita la presenza dei rappresentanti di eventuali minoranze formatesi in sede congressuale.
CAPO IV: Le Risorse Economiche
Art. 29 – Origine delle Risorse Economiche
Il Partito trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:
- da quote associative degli iscritti, contributi volontari, eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi; erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all’autofinanziamento;
- dai versamenti di quote percentuali di indennità eventualmente percepite da eventuali Parlamentari, Consiglieri Regionali, gli Amministratori Locali e quelli di Enti, Istituzioni e Società in carica quali rappresentanti del Partito.
Art. 30 – Il Tesoriere Amministratore Nazionale
Il Tesoriere è eletto dal Congresso Nazionale con voto palese e dura in carica tre anni. Fa parte della Segreteria Nazionale. Spetta al Tesoriere tenere la contabilità, emettere pagamenti, tenere la cassa, curare la redazione del Bilancio.
Il Tesoriere controlla e verifica i flussi finanziari del Partito nei limiti delle norme di legge in materia di finanziamento ai partiti. Ne cura i relativi rendiconti. Il Tesoriere può in ogni momento essere revocato dalla Assemblea degli iscritti.
Le principali attribuzioni del Tesoriere sono:
- l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali,
- la sottoscrizione dei mandati di pagamento,
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Partito;
- la gestione della contabilità del Partito, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità in conformità alle leggi vigenti in materia.
In caso di dimissioni o impedimento documentato del Tesoriere la Segreteria nomina, per eventuali atti urgenti, un sostituto temporaneo in attesa della elezione del nuovo tesoriere da parte della Assemblea degli iscritti.
Art. 31 – Collegio dei Revisori dei Conti
Viene nominato dalla Segreteria Nazionale, composto secondo norma di legge.
Art. 32 – Collegio Nazionale di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è costituito da 3 membri eletti dalla Assemblea Congressuale tra gli iscritti. Al suo interno devono essere rappresentate eventuali minoranze formatesi in congresso. Il Collegio di Garanzia elegge al suo interno un Presidente.
Il Presidente del Partito partecipa con diritto di parola alle sedute del Collegio di Garanzia ed è invitato permanente. Il Collegio di Garanzia controlla e verifica sul il rispetto dello Statuto e dei suoi regolamenti.
Ad esso può rivolgersi ognuno degli iscritti quando riscontrasse la violazione da parte di qualunque organismo delle norme regolatrici l’attività e l’amministrazione del Partito.
Il Collegio di Garanzia esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivo. Il Collegio di Garanzia è competente a giudicare le controversie interne tra iscritti e tra questi e il Partito, sulle questioni che riguardano l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, sulle controversie relative all’adesione o all’esclusione dei soci.
Il Collegio di Garanzia è titolare delle funzioni disciplinari che esercita su ricorso o d’ufficio. In caso di inadempienze e/o conflitto il Collegio di Garanzia può adottare misure di sospensione temporanea delle Associazioni Territoriali di Base e dei suoi organi su proposta della Direzione Nazionale. In questo caso provvede alla nomina di un commissario per un massimo di 60 giorni.
Art. 33 – Autonomia economica delle Associazioni Territoriali di Base
Le Associazioni Territoriali di Base possono ricevere donazioni liberali finalizzate alla realizzazione di specifiche attività nel territorio. Con le stesse finalità possono ricevere contributi dal bilancio del Partito. Le associazioni che ricevono contributi economici devono presentare al Tesoriere i relativi rendiconti indicando entrate e uscite. Tali adempimenti competono al Coordinatore.
CAPO V: Disposizioni finali
Art. 34 – Controversie e Foro competente
Per ogni controversia in cui possa essere partecipe e coinvolto il Partito il Foro competente risulta essere quello stabilito dagli articoli 18 e segg. del codice di procedura civile; il Foro competente per Rossomori de Sardigna è il Tribunale di Cagliari.
Art. 35 – Convocazioni urgenti
In caso di comprovata urgenza, tutti gli organismi statutari possono essere convocati in via d’urgenza. Le convocazioni urgenti possono essere inviate anche 24 ore prima della seduta tramite mail, messaggio telefonico, pubblicazione nel sito web del Partito.
Art. 36 – Scioglimento e liquidazione
Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione allo scioglimento di Rossomori de Sardigna l’Assemblea degli Iscritti determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori tra i propri aderenti.
Art. 37 – Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio del Partito saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 38 – Video conferenza
Tutte le riunioni degli organismi statutari e regolamentari del Partito potranno tenersi in video conferenza.
Art. 39 – Recapiti del Partito
La sede legale di Rossomori de Sardigna è: Via Marmilla 5, 09134 Cagliari
L’indirizzo pec-mail di Rossomori de Sardigna è: rossomoridesardigna@pec.it
L’indirizzo mail di Rossomori de Sardigna è: rossomoridisardegna@gmail.com.
Art. 40 – Validità dello Statuto
Il presente Statuto ha efficacia immediata all’atto dell’approvazione da parte dell’assemblea congressuale.
Art. 41 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e della normativa in materia.