Emergenza sempre, di prevenzione se ne riparla

Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge 5 maggio 2026 (non ancora pubblicata nel BURAS) recante “Disciplina del sistema regionale di Protezione Civile”.

Norma votata a larghissima maggioranza con due soli astenuti.

L’art. 1 definisce l’ambito di tale norme, rivolta a “tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”.

L’incipit della legge autorizza a pensare che, finalmente, si sia deciso di percorrere una strada virtuosa che possa organizzare un sistema complesso e coordinato di azioni strumentali, finanziarie, attuative rivolte soprattutto a prevenire – e possibilmente in modo strutturale – gli eventuali danni da “eventi calamitosi”.

In realtà il testo riprende semplicemente, ed in modo meccanico, norme generali già definite nel D.L.vo1 del 2 gennaio 2018 denominato “Codice della Protezione Civile” che riguardano le competenze dei vari attori coinvolti nel sistema nazionale: Presidente della Regione, Sindaci, componenti del sistema regionale.

Il testo definisce l’organizzazione a livello regionale, provinciale, comunale, d’ambito, si declinano le funzioni della colonna mobile regionale, i sistemi di allertamento, le tipologie di pianificazione, il sistema informativo di PC etc.

Una legge esclusivamente emergenziale, pensata per una qualunque regione a statuto ordinario.

Inutilmente nel testo di legge si cerca di trovare, senza esito, cosa si intenda per organizzazione, gestione, azioni generali di “prevenzione”.

Nulla di nulla! Solo all’art. 15 pare risolversi il mistero, ma non è così: infatti detto articolo specifica che “il coordinamento e la gestione (…) di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile (….) è disciplinato con direttiva approvata ai sensi dell’art. 9”.

La prevenzione dunque è un capitolo che troverà spazio in future direttive!

Si prosegue invece con “Gestione delle emergenze”, per concludere con “dispositivi di segnalazione acustica e luminosa” e all’utilizzo dei segni distintivi”.

Poi, l’art. 31 definisce il funzionamento di una Scuola Regionale di Protezione Civile, in palese conflitto con la previsione della Scuola forestale che da anni – nonostante la legge che la istituisce a Nuoro – non riesce a decollare.

La montagna ha dunque partorito un topolino! Il richiamo iniziale alle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ben avrebbe dovuto descrivere e  tenere conto dei rischi concreti a cui è esposto il territorio regionale (certamente quello idraulico e idrogeologico, ma anche quello relativo agli incendi boschivi e di interfaccia!) e della specialità regionale con le funzioni esercitate (per esempio dal Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e dall’Ag. Forestas, definiti in legge come meri collaboratori (“si avvale di”) anzichè definire modalità organizzative e metodologiche di pianificazione strutturale della prevenzione.

Una norma che complica la catena di comando, non chiarisce il ruolo delle competenze statali (prefetture e CNVVF) e di quelle regionali, prevede la proliferazione frattale di sale operative: per usare una metafora sportiva, è come se in una gara di canottaggio gli atleti fossero tutti al megafono per dare il ritmo e solo uno ai remi!

Quasi due anni orsono questo Partito aveva inviato a tutti i Consiglieri regionali ed alla Presidente della Giunta una proposta organica per la gestione degli incendi boschivi (https://rossomoridesardigna.org/incendi-2025-blog/), basata su alcuni pilastri fondamentali:

-a) L’affidamento alle comunità locali di competenze e responsabilità nella prevenzione strutturale degli incendi boschivi e nella prevenzione civile, anche attraverso l’adozione di strumenti partecipativi e la promozione di associazionismo

b) Coordinamento integrato della pianificazione forestale e quella di prevenzione degli incendi a scala regionale, di distretto e locale.

c) Contrasto all’abbandono delle campagne con azioni attive di sviluppo e di prevenzione (come il riconoscimento di un marchio di prevenzione alle attività agricole).

d) Scuola Forestale come Agenzia formativa per le figure di coordinamento dell’estinzione che spetta ancora al CFVA a partire dalla L. 26/1985 e successive modifiche (e non alla protezione civile come la nuova legge pretenderebbe).

e) Definizione delle tipologie di eventi.

Tale proposta ben avrebbe dovuto essere integrata con la legge in discussione.

Si è invece persa l’occasione di approfittare di un dibattito aperto anche dalla nostra iniziativa, della quale i Consiglieri regionali non hanno voluto tenere conto.

Il risultato è una legge parziale, passivamente costruita su norme dello Stato, priva di un approfondito esame delle condizioni strutturali che determinano i “rischi” della nostra terra.

Giuseppe Mariano Delogu

Presidente del Partito dei Rossomori de Sardigna

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