“Una legge organica per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale in Sardegna”

Una proposta di legge che avevamo scritto e inviato a tutti i consiglieri regionali ed alla Presidente della Regione nel luglio di 3 anni fa (https://rossomoridesardigna.org/incendi-2025-blog/).

Un invio purtroppo senza esito e senza che la nostra proposta, pur migliorabile, potesse dare origine ad un dibattito serio e onesto sulla mitigazione e governo di un problema che – lungi da essere emergenziale – assume la natura di una cronica assenza di pianificazione del territorio.

La Sardegna non ha oggi una organica legge di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, come invece hanno altre regioni anche a statuto ordinario.

Così come i rischi idraulico e idrogeologico, che trovano nei PAI regionali un riferimento certo, nulla – tranne un generico piano antincendio – definisce le modalità di governo del fuoco e della sua patologia, l’incendio.

La recente legge regionale 8 maggio 2026, N. 14 sul riordino della Protezione Civile non è la soluzione, essendo tipicamente una norma nata per gestire l’emergenza, non la gestione ordinaria del territorio.

In una regione in cui, anche ma non solo in relazione al cambio climatico ed alle successive onde di calore che conosciamo anche quest’anno, si genera una massa di combustibile vegetale disponibile alla propagazione delle fiamme con intensità che superano la capacità di controllo di ogni apparato tecnologico aereo e terrestre (10.000 kW/m lineare di fiamma è considerata ad es. la soglia di efficacia dei Canadair) è richiesta non una risposta emergenziale sull’incendio in atto ma una sua adeguata prevenzione strutturale “venti anni prima” che l’incendio succeda.

Combustibile vegetale a ridosso delle periferie ormai diventate terreni in attesa di edificazione e quindi abbandonate nell’uso, aree rurali in cui si è persa la capacità di conoscenza e le abilità delle genti della campagna nel mettere sé stessi e gli altri in sicurezza.

Gli strumenti giuridici ci sarebbero, ma non sono adeguatamente coordinati: a livello statale esiste da tempo il Testo Unico delle filiere forestali (TUFF, Decreto Lgs. del 3 aprile 2018 n° 34) che definisce le modalità della pianificazione forestale (anche ai fini della prevenzione strutturale) e la Strategia forestale che ha già erogato tre annualità (foto 1) per la pianificazione a scala di distretto e di cui non si conosce la destinazione; la stessa L.R. 8/2016 (legge forestale della Sardegna) definisce le modalità della pianificazione in coerenza con (anzi anticipandola!) la legge nazionale ma i piani forestali di distretto sono assolutamente inesistenti (salvo quello sperimentale del M. Arci-Grighine, datato 2008 e già scaduto); infine la L. 155/2021 ribadisce che occorre mettere a regime la pianificazione forestale con la prevenzione strutturale e attraverso questo canale sono già stati erogati per le aree interne del Gennargentu e Alta Marmilla (le sole aree interne dell’isola!) 1.100.000 euro di cui non si conosce la destinazione e l’uso finale.

Le norme citate richiedono una armonizzazione organica che incida anche sulle materie della P.A.C. e sul regime di contributi da destinare al mondo agricolo e pastorale per l’esercizio di azioni di prevenzione strutturale misurabile e pianificata al fine di creare un mosaico territoriale di buon uso della terra in grado di interrompere le propagazioni delle fiamme indisturbate per chilometri, come avviene in queste ore.

Questo tema in particolare ci vede solidali con il recente appello lanciato dal direttore della Confagricoltura che richiede il coinvolgimento della gente di campagna nella risoluzione del problema incendi e, in precedenza, gli appelli di altre organizzazioni di categoria agricola.

La proposta di legge che abbiamo presentato definisce alcuni parametri di innovazione:

-Si definisce il quadro di riferimento della norma proposta, fondato sulle competenze statutarie della Regione in armonia con le norme statali, per il raggiungimento delle finalità di contrasto attivo contro gli incendi boschivi e rurali attraverso la prevenzione, previsione e lotta e la partecipazione attiva delle comunità locali ai processi pianificatori.

-Si propone:

a) L’affidamento alle comunità locali di competenze nella prevenzione strutturale degli incendi boschivi e nella prevenzione civile, anche attraverso l’adozione di strumenti partecipativi e la promozione di associazionismo tra proprietari di terreni (contratti di fiume, di valle, di bosco etc.)

b) Il coordinamento integrato della pianificazione forestale e quella di prevenzione degli incendi a scala regionale, di distretto e locale.

c) Il contrasto all’abbandono delle campagne attraverso azioni attive di sviluppo e di prevenzione.

-si definiscono i contenuti del Piano Generale di Prevenzione degli Incendi Boschivi, in cui si dettano gli obiettivi, gli indirizzi generali di prevenzione strutturale, le modalità di finanziamento, i criteri per l’individuazione dei punti strategici di intervento, la promozione del Marchio di prevenzione incendi da attribuire a imprese agricole, ed Enti pubblici; inoltre gli indirizzi per la costituzione delle comunità autoprotette.

-Si ribadisce l’importanza dello strumento della pianificazione di distretto:  gli EE.LL. associati, entro un anno dall’approvazione della legge, procedono allo studio, alla adozione ed alla realizzazione del Piano di distretto di prevenzione incendi, individuando i “punti strategici di gestione” idonei a costituire luoghi prioritari di azioni di prevenzione strutturale come fasce parafuoco, aree di pascolo prescritto, di fuoco prescritto, di agricoltura preventiva, sul modello catalano dei “ramats de foc” e del “Vi fumat”in raccordo con la pianificazione forestale di cui alla L.R. 8/2016, infrastrutture di produzione locale, da supportare anche con specifici marchi di origine tipica indirizzati a marcare l’azione di prevenzione, a supporto della commercializzazione.

-Si definiscono le regole della “organizzazione della lotta attiva” con l’articolazione delle titolarità di responsabilità in relazione all’assunzione di decisioni (strategia) e alla realizzazione delle tattiche e delle manovre, con i compiti di ciascuna tipologia di struttura dal CFVA, Forestas, al CNVVF fino ai Barraccelli e ai volontari.

-Si definiscono quali siano gli “Strumenti Formativi” attraverso la Scuola Forestale.

A questo proposito riteniamo ambigua la recente previsione di Scuola di Protezione Civile (art. 31 della L.R. 8 maggio 2026, N. 14) che nasce come un doppione e rischia di invalidare ogni processo organico di formazione e certificazione degli addetti.

-Altre parti della legge definiscono l’urgenza del reclutamento e rinnovamento del personale in grave fase di invecchiamento e abbandono per pensionamento.; per questo sosteniamo l’azione indetta dai sindacati di categoria del CFVA per vigilare sull’attuazione del programma di rinnovamento del personale.

Crediamo che un forte impegno del Consiglio Regionale sia necessario per ribadire la specificità del problema incendi nella nostra terra, responsabilizzare le comunità locali alle decisioni sul proprio destino territoriale e introdurre forme di autoprotezione (e autogoverno di prevenzione).

In assenza di questo adotteremo le iniziative politiche necessarie a tenere alto il problema.

            Documento approvato dall’Assemblea dei Rossomori de Sardigna

Mamoiada, 19 luglio 2026

(Foto 1)

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